Art. 26.
(Attività di installazione o manutenzione di apparati, impianti e sistemi anticrimine).

      1. All'installatore di apparati, impianti e sistemi anticrimine compete di porre in opera i dispositivi in modo che gli stessi rispondano al meglio allo scopo per cui sono installati.
      2. La progettazione di impianti complessi per la protezione di siti di enti, esercizi o aziende a rischio è effettuata da chi commissiona il lavoro per il tramite del proprio responsabile della sicurezza anticrimine o di un consulente sulla sicurezza anticrimine.
      3. L'installatore, al termine della posa in opera, collauda l'apparato, impianto o sistema anticrimine, redigendo apposito verbale in duplice copia, una per il committente e una per il proprio archivio. Il verbale autocertifica che l'installazione è stata effettuata a regola d'arte. Il collaudo degli impianti complessi per la protezione di siti di enti, esercizi o aziende a rischio

 

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è effettuato da chi commissiona il lavoro per il tramite del proprio responsabile della sicurezza anticrimine o di un consulente sulla sicurezza anticrimine.
      4. Al manutentore di apparati, impianti e sistemi anticrimine compete di garantire che i dispositivi a lui affidati rispondano al meglio allo scopo per cui sono stati installati.
      5. Ai fini di cui al comma 4, il manutentore effettua gli interventi alle cadenze previste o direttamente su chiamata e, al termine degli stessi, redige apposito verbale in duplice copia, una per il committente e una per il proprio archivio. Per gli impianti che lo prevedono, i controlli e gli interventi possono essere effettuati a distanza, mediante attività di telecontrollo e di telegestione; in tale caso il manutentore ha l'obbligo di effettuare una stampa dei valori registrati e degli eventuali interventi correttivi.
      6. L'installatore o manutentore di apparati, impianti o sistemi anticrimine è tenuto a non divulgare alcuna notizia inerente all'attività svolta.
      7. L'archivio delle installazioni e manutenzioni, di cui ai commi 3 e 5, deve essere custodito in modo riservato e può essere esibito, dietro richiesta scritta, solo a chi ha richiesto le attività di installazione o manutenzione, per la parte di propria competenza, nonché all'ufficio per la sicurezza privata della questura in cui risiede il cliente che ha richiesto l'installazione o manutenzione o in cui risiede l'impresa che l'ha effettuata e all'autorità giudiziaria.